N.68042 di rep. N. 22345 di racc.

ATTO INTEGRATIVO DI COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE INGEGNERI PADOVA REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemila undici il mese di ottobre il giorno ventiquattro

Il 24 ottobre 2011

In Padova, via E. degli Scrovegni 1/3

Avanti di me dott. LORENZO TODESCHINI PREMUDA notaio alla residenza di Padova, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Padova, alla contemporanea presenza dei testimoni:

Pasqualin Luigi, nato a Fiesso D’Artico il 21 giugno 1953 residente a Padova vi J. Bonfadini n. 1

Campadello Gianni, nato a Villafranca Padovana il 28 luglio 1955, ivi residente Via Chiesa 28,

sono comparsi i signori:

BONFA’ FABIO nato a Candiana (PD) il 24 novembre 1954, residente a Candiana (PD), Via A. Moro n. 11/1, Codice Fiscale BNF FBA 54S24 B589K, il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio dell’Ordine e quindi in rappresentanza dell’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PADOVA con sede in Padova, p.zza Salvemini n. 2, codice fiscale 80015440284

in virtù dei poteri spettanti ai sensi di legge, in esecuzione della delibera del Consiglio dell’Ordine in data 17 ottobre 2011, che in estratto si allega al presente sub “B“, omessane la lettura per concorde dispensa dei comparenti;

BOSCHETTO PASQUALINO nato a Rubano (PD) il 18 giugno 1955, residente a Rubano (PD), via Europa n. 22, Codice Fiscale BSC PQL 55H18 H625R; che interviene quale Presidente nominato della Fondazione di cui appresso.

Detti comparenti della cui identità personale io notaio sono certo,

premettono:

L’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PADOVA, con mio atto in data 29 novembre 2010 n.66767 di mio rep., reg. a Padova 1 il 9 dicembre 2010 al n.21293 S.1T ha costituito, ai sensi degli artt. 14 ss. cod.civ. una fondazione di partecipazione denominata

FONDAZIONE INGEGNERI PADOVA”

di seguito in breve la “Fondazione”, avente sede in Comune di Padova, piazza Salvemini n. 2, destinata ad operare prioritariamente nell’ambito della circoscrizione degli Ingegneri della Provincia di Padova, ai patti ed alle condizioni tutte portate in tale atto n.66767 di mio rep., in particolare secondo lo statuto a tale atto allegato.

La Regione Veneto, richiesta di attribuire la personalità giuridica alla costituita Fondazione, ha indicato per ciò che venissero apportate all’atto costitutivo e di dotazione e allo statuto talune modifiche ed integrazioni, come da nota in data 2 agosto 2011 n.368604 di Prot. della Giunta Regionale; l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova ha deciso di aderire a tali richieste;

tutto ciò premesso, a costituire parte integrante e sostanziale di quest’atto, l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova, accogliendo le osservazioni della Giunta Regionale del Veneto, con il presente atto:

1) ad integrazione di quanto stabilito al punto 5 del citato atto n.66767 di mio rep. destina quale patrimonio iniziale di dotazione della FONDAZIONE INGENERI PADOVA l’ulteriore somma di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) mediante versamento sul C/C n.1000/7872 intestato alla Fondazione presso l’Ag.n. 4 di Padova della Cassa di Risparmio del Veneto, quale già effettuato in data sei luglio 2011 (duemilaundici)

Si precisa che tale somma, unitamente ai 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) Euro già a tale titolo destinati, come dal citato punto 5 dell’atto costitutivo della Fondazione, ed agli altri Euro 10.000,00 originariamente versati al Fondo di Gestione , ma che vengono ora variati di destinazione, forma più propriamente il “fondo patrimoniale di garanzia” di totali Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con la Fondazione.

Ditale importo totale di Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) una parte, pari ad Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) è in corso di versamento su apposito deposito vincolato o in Titoli di Debito Pubblico, come verrà documentato in sede di richiesta della personalità giuridica sulla base del precedente atto e di questo atto integrativo.

2) modificano lo statuto della Fondazione nelle parti appresso indicate:

all’art.2, per precisare che l’ambito di operatività della Fondazione è quello solo del territorio Veneto, sostituendone il testo con il seguente:

“Art.2 Sede.

La Fondazione ha sede legale e operativa presso la sede dell’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova, attualmente in Padova, Piazza Salvemini n. 2, e potrà operare anche in altri luoghi che saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo articolo 10, sempre, tuttavia, nell’ambito del territorio del Veneto.”

all’art.3 comma 3, punto 6,sostituendo come segue tale punto 6:

“6. istituire, promuovere, sovvenzionare borse di studio e di ricerca scientifica nelle materie di interesse degli ingegneri a favore di figli di ingegneri iscritti all’Ordine della Provincia di Padova sulla base di requisiti di reddito e di profitto negli studi, ovvero a favore di studenti meritevoli per profitto nello studio di materie ingegneristiche; il tutto come meglio verrà previsto in appositi regolamenti o bandi da emanarsi a cura del Consiglio di Amministrazione; ”

all’art.3 comma 6 lettera d, sostituendola come segue:

“d) partecipare ad Associazioni, Fondazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti; con precisazione che gli enti, eventualmente così costituiti , dovranno svolgere la propria attività nell’ambito territoriale della regione del Veneto;”

all’art.4 per prevedere il “fondo iniziale di garanzia” di cui al precedente art.1 del presente, così modificando detto articolo:

“Art. 4 Patrimonio.

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

– dal fondo patrimoniale di garanzia di Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero), indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con la Fondazione costituito inizialmente dal Fondatore mediante apposito deposito monetario e che , nei limiti previsti dalla Regione , sono versati in appositi depositi vincolati o in Titoli di debito Pubblico;

– dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati ulteriormente dal Fondatore e/o dai Partecipanti, come indicati al successivo articolo 6;

– dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione aq ualsiasi titolo, inclusi donazioni, legati e lasciti testamentari, da elargizioni o contributi versati da Enti pubblici o privati, nonché da persone fisiche, sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni ed i contributi predetti siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per le finalità previste all’ art. 3) del presente Statuto;

– da introiti quale corrispettivo di iniziative pubblicitarie connesse all’ attività editoriale o da sponsorizzazioni o contribuzioni alle manifestazioni culturali e scientifiche della Fondazione che il Consiglio di Amministrazione della stessa delibererà di destinare ad incrementare il patrimonio;

– dalle somme derivanti dagli avanzi attivi di gestione che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibererà didestinare ad incrementare il patrimonio.”

– all’art.6, nell’ intitolazione e al comma 1, ove si elimina il riferimento ai membri della Fondazione quali “soci”, sostituendo perciò come segue l’intitolazione e il 1° comma:

“Art.6 Fondatori, Partecipanti e Aderenti

I membri della Fondazione si dividono in:

  • Fondatore
  • Partecipanti
  • Aderenti”

all’art.6comma 4,così sostituendone l’ultimo periodo, a garanzia dell’autonomia della Fondazione

“L’ammissione dei Partecipanti è subordinata all’approvazione del Consiglio diAmministrazione ai sensi del successivo articolo 10.”

all’art.9comma 5,per precisare come segue il termine di durata in carica del Consiglio di Amministrazione:

“Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica per un quadriennio, eccezion fatta per il Consiglio di Amministrazione nominato in sede di costituzione e che durerà in carica sino al 31 dicembre 2013 (duemilatredici) ”

all’art.10lettera k, per indicare che le modifiche dello statuto sono deliberate eventualmente e non “esclusivamente” su proposta del Consiglio dell’Ordine provinciale degli ingegneri della Provincia di Padova, così modificando tale lettera k:

“k. delibera le modifiche dello Statuto, eventualmente su proposta del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Padova, a maggioranza di almeno 11/19 (undici/diciannovesimi) dei suoi componenti, purchè si tratti di modifiche compatibili con lo scopo originario della fondazione e fatto sempre salvo il procedimento previsto dal D.P.R. del 10 febbraio 2000 n. 361.”

all’art.10lettera n sostituendolo come segue “n.propone l’estinzione della Fondazione ;”

all’art.14 Comma 7,sostituendolo come segue: “L’Amministrazione Regionale svolge le funzioni di vigilanza e controllo sulla Fondazione ai sensi di legge.”

all’art.16 sostituendolo con il seguente:

“Art.16 Scioglimento

La Fondazione si estingue quando l’Autorità competente accerta, sui stanza di qualunque interessato o d’ufficio , ai sensi dell’art.6comma 1 del D.P.R. 361/2000 , l’esistenza di una delle cause di estinzione previste all’art.27 del C.C. dando comunicazione agli Amministratori e al Presidente del Tribunale della dichiarazione di estinzione ai fini di cui all’art.11 Disp. di Attuazione del C.C. . I beni residuati dalla liquidazione saranno devoluti ad Enti con fini analoghi a quelli della Fondazione.”

Il Presidente mi consegna lo Statuto della Fondazione degli Ingegneri della Provincia di Padova, aggiornato con le modifiche test è adottate, che sarà presentato alla Regione Veneto, con il precedente mio atto n.66676 di rep. di cui sostituisce appunto l’allegato statuto ed integra il Fondo di costituzione, al fine di ottenere il riconoscimento della personalità Giuridica, che qui si allega sub “A” omessane la lettura per dispensa dei comparenti

3) le spese e tasse del presente e conseguenti sono a carico del fondatore.

4) Il signor BOSCHETTO PASQUALINO, nella sua qualità del Presidente del Consiglio di Amministrazione della FONDAZIONE INGEGNERI PADOVA, prende atto di quanto sopra.

5) I comparenti previa informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003, con la firma del presente atto prestano il proprio consenso al trattamento dei dati personali, nonchè alla conservazione anche in banche dati, archivi informatici e telematici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi a qualsiasi Ufficio al fine dell’esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto e comunque in adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e norme comunitarie.

Atto dattiloscritto a mia cura da persona fida e da me completato e letto alla presenza dei testi, ai comparenti che approvano e sottoscrivono ad ore sette e cinquantacinque

Sono pagine otto e sin qui della nona di tre fogli.

F.to Fabio Bonfà

F.to Pasqualino Boschetto

F.to Luigi Pasqualin

F.to Gianni Campadello

F.to LORENZO TODESCHINI PREMUDA Notaio

Allegato “A” all’atto n. 68042/22345

STATUTO

Art.1 – Costituzione.

La “FONDAZIONE INGEGNERI PADOVA”, in seguito denominata “Fondazione”, è costituita a norma degli artt. 14 eseguenti del Codice Civile.

Art.2 -Sede.

La Fondazione ha sede legale e operativa presso la sede dell’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova, attualmente in Padova, Piazza Salvemini n. 2, e potrà operare anche in altri luoghi che saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo articolo 10, sempre, tuttavia, nell’ambito del territorio del Veneto.

Art.3 – Scopi. Attività strumentali, accessorie e connesse.

La Fondazione non ha scopo di lucro. Essa ha per scopo – da perseguirsi con riferimento all’ambito del territorio del Veneto – la valorizzazione e la tutela della figura dell’Ingegnere, il suo costante aggiornamento tecnico-scientifico e culturale, la promozione e l’attuazione di ogni iniziativa diretta alla formazione professionale degli Ingegneri e degli studenti in Ingegneria, la promozione della figura professionale dell’Ingegnere anche attraverso la collaborazione e lo sviluppo dei rapporti con Amministrazioni Locali del territorio, Enti Pubblici e Privati, Università, altre fondazioni.

A tal fine, in accordo con il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Padova, potrà:

  1. promuovere la formazione professionale e la cultura della qualità delle prestazioni professionali, istituire corsi e scuole di preparazione e perfezionamento, aggiornamento ed orientamento della professione, anche avvalendosi di consulenti e docenti esterni;
  2. promuovere, realizzare e finanziare, attività culturali, manifestazioni, incontri, convegni e riunioni, nonché seminari di studio nazionali ed internazionali nei campi tecnici, economici, giuridici, tributari per la crescita culturale e professionale degli Ingegneri, anche in collaborazione con Enti Pubblici e Privati, Università ed altre fondazioni, procedendo anche alla pubblicazione dei relativi atti o documenti;
  3. promuovere ed organizzare tutti gli eventi ritenuti idonei a sviluppare il contatto fra gli Ingegneri e la società civile, nei settori di attività della Fondazione;
  4. promuovere e finanziare le relazioni culturali e scientifiche con Dipartimenti ed Istituti Universitari nazionali ed internazionali, con altre Fondazioni e con Enti Pubblici e Privati;
  5. provvedere alla tutela, alla conservazione ed eventuale distribuzione e pubblicazione dei lavori di ricerca e del materiale tecnico-scientifico di particolare interesse per la categoria e per gli istituti di ricerca universitaria e di altri Enti pubblici e privati;
  6. istituire, promuovere, sovvenzionare borse di studio e di ricerca scientifica nelle materie di interesse degli ingegneri a favore di figli di ingegneri iscritti all’Ordine della Provincia di Padova sulla base di requisiti di reddito e di profitto negli studi, ovvero a favore di studenti meritevoli per profitto nello studio di materie ingegneristiche; il tutto come meglio verrà previsto in appositi regolamenti o bandi da emanarsi a cura del Consiglio di Amministrazione;
  7. organizzare, promuovere, sovvenzionare “Stages” di Ingegneri presso società e/o Enti sia nazionali che internazionali, allo scopo di migliorare la preparazione professionale degli stessi;
  8. promuovere e realizzare iniziative editoriali (con i mezzi ritenuti più idonei, riservandosi i diritti di copyright), pubblicare volumi, ricerche, notiziari e periodici culturali e di varia informazione tecnica;
  9. promuovere e finanziare, sentito il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Padova, la costituzione, conservazione ed ampliamento di banche dati relative a materie di interesse per gli Ingegneri, consultabili sia localmente che a mezzo reti nazionali ed internazionali;
  10. promuovere e finanziare la costituzione, conservazione ed ampliamento di una biblioteca e di una emeroteca in materie di interesse per gli Ingegneri;
  11. sostenere con propri finanziamenti l’ attività di Enti che agiscono nel campo delle ricerche e degli studi in campo tecnico, economico, giuridico e tributario;
  12. fornire adeguato sostegno organizzativo e pubblicitario a tutte le iniziative sopra specificate.

Le attività e le iniziative di formazione professionale sono garantite a tutti gli iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione, sentito il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Padova, potrà esercitare ogni altra attività, anche di prestazione di servizi che il Consiglio di Amministrazione riterrà utile per il raggiungimento dei fini istituzionali su indicati.

La Fondazione, per il raggiungimento degli obiettivi e scopi soprariportati, in accordo con il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Padova e mediante procedure trasparenti, potrà tra l’altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti o detenuti;

c) stipulare convenzioni e contratti per l’affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze nonché per ottenere l’affidamento di archivi e materiali storico-culturali perle proprie finalità istituzionali;

d) partecipare ad Associazioni, Fondazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti; con precisazione che gli enti, eventualmente così costituiti, dovranno svolgere la propria attività nell’ambito territoriale della regione del Veneto;

e) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

La Fondazione opera prioritariamente nell’ ambito della circoscrizione dell’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova.

La Fondazione può essere assistita, su decisione del Consiglio di Amministrazione della stessa, da un Comitato tecnico-scientifico.

Il Comitato tecnico-scientifico sarà composto da un numero massimo di sette membri nominati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione tra coloro che si sono distinti nei campi di attività di cui all’ art. 3) del presente Statuto.

Il Comitato tecnico-scientifico eleggerà il proprio Presidente nella persona di uno dei suoi membri.

Il Comitato tecnico-scientifico esplicherà funzioni consultive, funzioni propositive in materia culturale e tutte le attribuzioni e di compiti che gli siano conferiti dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

I componenti del Comitato tecnico-scientifico dureranno in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Essi sono rieleggibili.

La carica è gratuita. In ogni caso, ai componenti del Comitato Tecnico-Scientifico spetterà il rimborso delle spese sostenute (e documentate) per l’ esercizio delle funzioni loro assegnate.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione può deliberare che la Fondazione stessa si avvalga dell’ opera di un Direttore; lo stesso Consiglio provvederà poi alla sua nomina, a stabilirne la durata incarica, che non potrà comunque superare la durata in carica del Consiglio di Amministrazione, ed a fissare il relativo eventuale compenso. Il Direttore ove nominato avrà funzioni di coordinamento generale delle attività della Fondazione, avrà la responsabilità di predisposizione del bilancio preventivo, del rendiconto consuntivo annuale, collaborerà alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione e ne curerà la gestione dopo che gli stessi siano approvati dal Consiglio di Amministrazione ed è responsabile della loro puntuale e corretta esecuzione.

Al Direttore possono essere attribuite procure ad negotia per gli adempimenti amministrativi, tributari e contributivi.

Il Direttore dirige e coordina gli uffici della Fondazione, controlla le attività di tutti i comitati ed altri organismi formati per delibera del Consiglio di Amministrazione, nonché degli studiosi, ricercatori e collaboratori esterni chiamati a partecipare alle iniziative della Fondazione.

Art.4 – Patrimonio.

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

– dal fondo patrimoniale di garanzia di Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero, indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con la Fondazione costituito inizialmente dal Fondatore mediante apposito deposito monetario e che, nei limiti previsti dalla Regione , sono versati in appositi depositi vincolatio in Titoli di debito Pubblico;

  • dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati ulteriormente dal Fondatore e/o dai Partecipanti, come indicati al successivo articolo 6;
  • dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, inclusi donazioni, legati e lasciti testamentari, da elargizioni o contributi versati da Enti pubblici o privati, nonché da persone fisiche, sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni ed i contributi predetti siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per le finalità previste all’ art. 3) del presente Statuto;
  • da introiti quale corrispettivo di iniziative pubblicitarie connesse all’ attività editoriale o da sponsorizzazioni o contribuzioni alle manifestazioni culturali e scientifiche della Fondazione che il Consiglio di Amministrazione della stessa delibererà di destinare ad incrementare il patrimonio;
  • dalle somme derivanti dagli avanzi attivi di gestione che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibererà di destinare ad incrementare il patrimonio.

Art.5 – Fondo di gestione.

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito da:

  • il fondo costituito dai conferimenti effettuati dal Fondatore in sede di atto costitutivo, ovvero, successivamente, dai Partecipanti, come indicati al successivo articolo 6;
  • proventi derivanti dalle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse, previste dall’ art. 3) del presente Statuto;
  • proventi reddituali derivanti dal patrimonio di cui all’art. 4) del presente Statuto;
  • ogni eventuale contributo ed elargizione di membri della fondazione, di sostenitori o di terzi destinati all’ attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all’ incremento del patrimonio.

Art.6 Fondatori, Partecipanti e Aderenti

I membri della Fondazione si dividono in :

  •  Fondatore
  •  Partecipanti
  •  Aderenti

E’ Fondatore l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova.

Possono divenire Partecipanti le persone giuridiche e gli Enti pubblici e privati, senza scopo di lucro, che condividano gli scopi di cui al precedente art. 3 del presente Statuto e che contribuiscano al patrimonio nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione per tale categoria di membri della Fondazione ai sensi dell’art. 10del presente Statuto. Il Partecipante Fondatore potrà altresì contribuire alle attività della Fondazione mediante contributi al Fondo di Gestione. L’ammissione dei Partecipanti è subordinata all’approvazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo articolo 10.

Possono ottenere la qualifica di Aderenti gli Ingegneri iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova, nonché gli Ingegneri o studenti di Ingegneria, aventi domicilio professionale o residenza nella provincia di Padova, che facciano richiesta di ammissione e che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi annuali in denaro al Fondo di Gestione con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione per tale categoria di membri della Fondazione ai sensi dell’art. 10 del presente Statuto. L’ammissione degli Aderenti è subordinata all’approvazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo articolo 10.

La qualifica di Aderente dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato e costituirà titolo esclusivamente per l’accesso a iniziative e servizi riservati dalla Fondazione agli Aderenti, come deliberati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo articolo 10, oltre all’accesso alle altre iniziative.

Art.7 -Organi

Sono Organi della Fondazione:

  •  l’Assemblea;
  •  il Consiglio di Amministrazione;
  •  il Presidente;
  •  il Collegio dei Revisori;

Art.8 – Assemblea

L’Assemblea è composta dal Fondatore, rappresentato dal suo Presidente (o da suo delegato), da un delegato per ogni Partecipante e da tutti gli Aderenti.
L’Assemblea viene convocata dal Presidente della Fondazione almeno una volta l’anno.
Il Presidente della Fondazione riferisce all’Assemblea in merito allo stato ed all’attività della Fondazione.
L’Assemblea formula pareri e proposte nelle materie di attività e competenza della Fondazione. All’Assemblea possono partecipare gli iscritti all’Ordine degli Ingegneri di Padova.

Art.9 – Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione nominato dal Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova, formato da un minimo di undici ad un massimo di diciannove Consiglieri tutti nominati dal Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova. Il numero dei Consiglieri componenti il Consiglio di Amministrazione sarà determinato dal Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Padova.
Il numero minimo di componenti del Consiglio è di undici Consiglieri che verranno scelti e nominati dal Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova fra gli iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova.
Gli ulteriori, eventuali Consiglieri saranno nominati dal Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova come segue: un rappresentante di ciascun Partecipante, fino a un massimo di sei; un rappresentante degli Aderenti fino al numero massimo degli stessi pari a 500; due rappresentanti degli Aderenti per numero degli stessi superiore a 500. I rappresentanti degli Aderenti saranno individuati dagli stessi mediante elezione secondo i principi della maggioranza con modalità stabilite da apposito regolamento.
Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Padova ha la potestà, a suo insindacabile giudizio, comunque opportunamente motivato, di revocare in qualsiasi momento il mandato conferito ad uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione e di provvedere a nominare il/i sostituto/i.
Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica per un quadriennio, eccezion fatta per il Consiglio di Amministrazione nominato in sede di costituzione e che durerà in carica sino al 31 dicembre 2013 (duemila tredici).
Quando, durante il periodo di mandato, uno o più Consiglieri cessano, per qualsiasi motivo, dalla loro carica, il Consiglio di Amministrazione sarà integrato da nuovi Consiglieri, nominati nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo. I nuovi Consiglieri nominati rimarranno in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.
I componenti del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.
Il Consiglio di Amministrazione nomina nel suo seno il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
A parziale deroga di quanto sopra in sede di costituzione della Fondazione il Fondatore Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova provvederà con la nomina del Consiglio di Amministrazione anche alla nomina delle suddette cariche nel suo ambito.
Ogni carica è gratuita. A tutti i Consiglieri spetta il rimborso delle spese sostenute (e documentate) per l’ esercizio delle funzioni a loro assegnate.

Art.10 – Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione.

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

  • a. approva entro il 30 novembre di ogni anno il conto preventivo anche finanziario dell’ anno successivo;
  • b. approva il conto consuntivo (bilancio costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa), il rendiconto finanziario di ogni anno solare (entro il 30 aprile dell’ anno successivo) e la relazione illustrativa pertinente la gestione della Fondazione;
  • c. determina il trattamento giuridico ed economico dei collaboratori;
  • d. delibera l’accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti, salve restando le formalità stabilite dalla legge;
  • e. delibera la misura minima di contributo al patrimonio che dovrà essere versato dai Partecipanti all’atto dell’adesione, ai sensi del precedente articolo 6;
  • f. delibera la misura minima del contributo annuale al Fondo di Gestione che dovrà essere versato dagli Aderenti ai sensi del precedente articolo 6 nonché i relativi servizi riservati;
  • g. approva, a maggioranza di almeno 11/19 dei suoi componenti, le richieste di ammissione alla Fondazione degli Aderenti, ai sensi del precedente articolo 6;
  • h. esprime parere, a maggioranza di almeno 11/19 dei suoi componenti, sulle richieste di ammissione alla Fondazione dei Partecipanti ai sensi del precedente articolo 6;
  • i. decide sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Fondazione;
  • j. stabilisce i programmi della Fondazione;
  • k. delibera le modifiche dello Statuto, eventualmente su proposta del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Padova, a maggioranza di almeno 11/19 (undici/diciannovesimi) dei suoi componenti, purchè si tratti di modifiche compatibili con lo scopo originario della fondazione e fatto sempre salvo il procedimento previsto dal D.P.R. del 10 febbraio 2000 n. 361.
  • l. nomina i componenti del Comitato tecnico-scientifico;
  • m. delibera l’esclusione dei Partecipanti e degli Aderenti ai sensi dell’articolo 15;
  • n. propone l’estinzione della Fondazione;
  • o. definisce i regolamenti per il funzionamento della stessa comprese le modalità di elezione dei rappresentanti degli Aderenti;
  • p. delibera su ogni altra materia prevista dal presente Statuto;
  • q. delibera un regolamento interno sulle incompatibilità per le cariche dei consiglieri.

Il Consiglio può delegare in tutto od in parte i suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, può nominare procuratori, anche non consiglieri, per determinati atti o categorie di atti e può avvalersi di esperti e di professionisti.
In assenza del Segretario del Consiglio di Amministrazione, la sua funzione verrà svolta da un Consigliere designato a maggioranza dei membri presenti alla riunione.
In assenza del Presidente, la sua funzione verrà svolta dal Vice-Presidente. Ove anche questo sia assente le riunioni saranno presiedute dal Consigliere più anziano fra i presenti.

Art.11 – Convocazione del Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente almeno una volta ogni due mesi, con avviso contenente l’Ordine del Giorno, spedito tramite Posta Elettronica Certificata almeno sette giorni liberi prima della data della riunione.
In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con qualsiasi mezzo, almeno 24 ore prima dell’inizio della riunione.

Art.12 – Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti più della metà dei suoi componenti in carica; le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, salvo quanto previsto al precedente articolo 10) lettere g), h) e k).
Quando si verifica una parità di voti avrà la prevalenza quello del Presidente ovvero di chi presiede la riunione ai sensi dell’ art. 10)del presente Statuto.
Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione verranno fatte constare da verbali, trascritti sull’ apposito libro debitamente vidimato inizialmente o con supporti informatici equivalenti; tali verbali verranno redatti da un Segretario, ed in sua assenza dal Consigliere designato ai sensi dell’ art. 10) del presente Statuto, e saranno dallo stesso sottoscritti unitamente al Presidente della riunione.

Art.13 – Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente della Fondazione.
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale e di volta in volta.
In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte del Consiglio stesso nella sua prima riunione successiva.
Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne adempie le funzioni il Vice Presidente.

Art.14  – Collegio dei revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione è composto da tre membri effettivi.
I membri effettivi sono così individuati: un Dottore Commercialista, Revisore dei Conti, e due Revisori dei Conti, tutti designati dal Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova.
Il Collegio dei Revisori dei Conti rimane in carica con la stessa decorrenza e per la stessa durata del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, tenuto conto anche delle proroghe di cui all’ art.9 del presente Statuto. Quando, durante il periodo di mandato, uno o più Revisori dei Conti cessano, per qualsiasi motivo, dalla loro carica, il Collegio sarà integrato da nuovi Revisori, nominati nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo. I nuovi Revisori nominati rimarranno in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.
I Revisori sono rieleggibili.
Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo avviso mediante apposita relazione sui conti consuntivi ed effettua le verifiche di cassa. I controlli potranno essere effettuati anche in via individuale. L’Amministrazione Regionale svolge le funzioni di vigilanza e controllo sulla Fondazione ai sensi di legge.
I Revisori dei Conti partecipano di diritto a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione della Fondazione e dell’ eventuale Comitato tecnico-scientifico senza diritto di voto e senza rilevare ai fini della costituzione della maggioranza o della validità delle sedute.
Le relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere trascritte sull’ apposito libro debitamente vidimato inizialmente. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti sono remunerati secondo le tariffe minime dei Dottori Commercialisti e dei Revisori dei Conti fissate per queste prestazioni. Ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti spetta il rimborso delle spese sostenute (e documentate) per l’ esercizio delle funzioni loro assegnate.

Art.15 – Esclusione e recesso

Il Consiglio di Amministrazione decide con deliberazione assunta con la maggioranza di 11/19 dei suoi componenti l’esclusione di Partecipanti e con la maggioranza semplice l’esclusione di Aderenti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto. I Partecipanti e gli Aderenti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento della obbligazioni assunte.
Il Fondatore non può essere escluso dalla Fondazione.

Art.16 – Scioglimento

La Fondazione si estingue quando l’Autorità competente accerta, su istanza di qualunque interessato o d’ufficio , ai sensi dell’art.6comma 1 del D.P.R. 361/2000 , l’esistenza di una delle cause di estinzione previste all’art.27 del C.C. dando comunicazione agli Amministratori e al Presidente del Tribunale della dichiarazione di estinzione ai fini di cui all’art.11 Disp. di Attuazione del C.C.
I beni residuati dalla liquidazione saranno devoluti ad Enti con fini analoghi a quelli della Fondazione.

Art.17 – Durata

La fondazione è costituita senza limitazioni di durata.

Art.18 – Decorrenza dell’esercizio

L’esercizio della Fondazione decorre dal primo gennaio al trentun dicembre di ogni anno.

Art.19 – Clausola arbitrale

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del presente contratto e successivi patti e comunque ad esso connessa, verrà definita mediante arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale di Padova, in conformità al relativo Regolamento di Arbitrato Nazionale, che le parti dichiarano di conoscere e accettare.
L’Organo Arbitrale, nominato secondo Regolamento, deciderà con i poteri di arbitro rituale secondo diritto con lodo destinato ad assumere efficacia di titolo esecutivo ai sensi e per gli effetti dell’art.825 c.p.c.

Art.20 – Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in tema di fondazioni di diritto privato.

F.to Fabio Bonfà

F.to Pasqualino Boschetto

F.to Luigi Pasqualin

F.to Gianni Campadello

F.to LORENZO TODESCHINI PREMUDA Notaio

Allegati

PDF Statuto della Fondazione