Il nuovo Regolamento è entrato in vigore il 1° gennaio 2014. A tutti gli iscritti all’Albo degli Ingegneri alla data di entrata in vigore dell’obbligo formativo verranno accreditati 60 CFP.
Chi è soggetto all’obbligo della formazione?
Tutti i professionisti iscritti all’albo che esercitano la professione regolamentata, il cui esercizio è consentito solo a seguito d’iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all’accertamento delle specifiche professionalità.
Quanti crediti sono richiesti per esercitare la professione?
Sono richiesti minimo di 30 CFP per svolgere la professione: ogni anno solare ne verranno detratti 30 dal totale cumulato.
Quanti crediti vengono riconosciuti a coloro che alla data dell’1.1.2014 sono già iscritti all’albo?
A coloro che alla data di entrata in vigore dell’obbligo formativo (1.1.2014) sono già iscritti all’albo degli Ingegneri vengono accreditati 60 CFP.
Quanti CFP posso accumulare?
Il numero massimo di CFP cumulabili è 120.
Se ho terminato i CFP vado in negativo?
Al raggiungimento degli zero CFP, non vengono attuate ulteriori detrazioni.
Posso esercitare anche se non ho assolto all’obbligo dell’aggiornamento?
Qualora un iscritto eserciti la professione senza aver assolto all’obbligo di aggiornamento della competenza professionale, il Consiglio dell’Ordine di appartenenza è tenuto a deferirlo al Consiglio di Disciplina territoriale per le conseguenti azioni disciplinari.
Mi vengono riconosciuti CFP se nel 2013 ho frequentato un corso, ho conseguito un brevetto, ho pubblicato un articolo su una rivista qualificata, ho frequentato un master universitario, ho partecipato a Gruppi di lavoro ecc.?
Le linee di indirizzo approvate dal CNI specificano che“saranno riconoscibili ai sensi dell’art. 13 comma 3 del regolamento, ai fini dell’ottenimento dei CFP, solo le attività formative di apprendimento non formale erogate dal 01/01/2013 al 31/12/2013 dagli Ordini Territoriali.” Pertanto, non saranno riconoscibili CFP per la pubblicazione su riviste qualificate, i brevetti la partecipazione ai a master di primo e secondo livello e dottorati di ricerca frequentati prima dell’1.1.2014, né per la partecipazione qualificata a gruppi di lavoro in data antecedente all’1.1.2014.
Quali sono le attività che prevedono il rilascio di CFP?
Si possono conseguire CFP con attività di aggiornamento professionale continuo non formale, informale e formale.
Sono attività di formazione non formale:
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- conferenze ed altri eventi specificatamente individuati dal CNI, la frequenza frontale o a distanza di corsi e seminari riconosciuti, compresi quelli obbligatori per legge, la partecipazione a convegni, la partecipazione a visite tecniche qualificate a siti di interesse, la partecipazione a stages formativi.
Le attività di formazione informale sono:
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- l’aggiornamento legato all’attività professionale dimostrabile, la certificazione delle competenze professionali da parte dell’Ordine, pubblicazioni qualificate, brevetti, la partecipazione qualificata a organismi, gruppi di lavoro, commissioni tecniche e di studio in Italia e all’estero, riconosciuti dal CNI, la partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l’esercizio della professione di Ingegnere/ Ingegnere iunior, la partecipazione a interventi di carattere sociale/umanitario in occasione di calamità naturali inerenti l’ambito professionale.
Sono attività di formazione formale:
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- la frequenza a corsi di master di primo e secondo livello e di dottorati di ricerca, la frequenza di corsi universitari con esame finale.
Cosa significa “apprendimento informale”?
L’art. 2 del regolamento per l’aggiornamento della Competenza Professionale degli iscritti agli Albi degli Ingegneri (e il susseguente Allegato A) descrivono l’aggiornamento Informale come legato ad attività professionale dimostrabile.
Ogni Iscritto dovrà inviare all’Ordine di appartenenza, entro il 30 novembre di ogni anno, l’apposito modulo, attualmente in fase di preparazione da parte del C.N.I..
Sarà possibile ottenere fino ad un massimo di 15 CFP/anno.
Cosa significa “apprendimento non formale”?
Con riferimento all’allegato A del regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale per apprendimento non formale si intende:
- frequenza frontale o a distanza a corsi e seminari riconosciuti, compresi quelli obbligatori per legge anche abilitanti (1 ora = CFP);
- partecipazione a convegni, conferenze ed altri eventi specificatamente individuati dal Consiglio Nazionale (max 9 CFP/anno);
- partecipazione a visite tecniche qualificate a siti di interesse (max 9 CFP/anno);
- partecipazione a stages formativi (CFP valutati caso per caso).
L’ingegnere dipendente è tenuto all’aggiornamento professionale obbligatorio?
Per il dipendente, di Società privata o Ente Pubblico, che non svolge atti di libera professione, la violazione dell’obbligo dell’aggiornamento della competenza professionale non si configura come illecito professionale e non è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale, quindi non vi è obbligo di formazione.
E’ possibile acquisire CFP, anche per i dipendenti, con attività di apprendimento non formale anche al fine di mantenere almeno un minimo di 30 C.F.P. nell’eventualità di nuove condizioni lavorative con necessità di svolgere atti di libera professione.
Motivi di “esonero” dall’obbligo della Formazione
L’articolo 11 del regolamento, e successive precisazioni delle Linee Guida del CNI seconda versione, indicano quali possibilità di esonero:
- Maternità o paternità;
- Malattia o infortunio;
- Assistenza a figli o parenti di primo grado;
- Lavoro all’estero.
Per le formalità di inoltro della domanda si rimanda al Regolamento.
Ingegnere e maternità
L’esonero per 1 anno dovrà essere richiesto al proprio Ordine di competenza.
Ho partecipato ad un evento formativo accreditato. Come farsi riconoscere i CFP?
Per il riconoscimento dei crediti relativi all’evento non si deve fare nulla, verranno semplicemente accreditati a tutti i partecipanti, previa verifica delle firme apposte all’ora di ingresso e all’ora di uscita, con caricamento sul portale del CNI a cura dell’Ordine competente per territorio. La mancanza però di una firma in concomitanza dell’orario di ingresso/uscita rende nulla la partecipazione all’evento stesso per cui non possono essere riconosciuti i CFP.
Qual è la frequenza minima ad un corso affinché mi vengano riconosciuti i CFP?
E’ necessario frequentare almeno il 90% del corso accreditato.
Come posso vedere riconosciuti i Corsi frequentati presso l’Ordine degli Ingg di PD nel corso del 2013?
Non si deve fare assolutamente nulla in quanto l’Ordine provvederà autonomamente a registrare i CFP e a comunicarli al CNI.
E’ possibile conoscere il n° di CFP fin qui maturati?
Al momento tale informazione riepilogativa non è ancora disponibile in quanto gli Ordini stanno caricando sulla piattaforma messa a disposizione dal C.N.I. tutta la documentazione della corsistica/frequenza relativa al 2013. Non appena l’applicazione sarà disponibile alla platea degli Iscritti verrà data pronta comunicazione.
E’ possibile farsi riconoscere i Corsi di Formazione sostenuti durante il 2013?
Per il combinato disposto dall’art. 13 comma 3 del Regolamento e dall’art. 6 comma 3 delle Linee di Indirizzo del C.N.I., per il periodo 1 gennaio-31 dicembre 2013 sono riconoscibili solo le attività formative di apprendimento svolte dagli Ordini provinciali di appartenenza o dalle loro Fondazioni. Corsi di Formazione effettuati da altri Enti non danno quindi diritto al riconoscimento di CFP.
Quando frequento un corso sono tenuto a comunicare i CFP al CNI?
No. Al termine di ogni corso l’Ordine o l’ente accreditato dal CNI erogatori della formazione provvedono a inviare telematicamente all’anagrafe Nazionale l’elenco dei partecipanti e dei CFP conseguiti da questi ultimi.
Quando mi iscrivo ad un corso organizzato da una Società o un Ente diverso dall’Ordine Professionale degli Ingegneri come faccio a sapere se mi saranno riconosciuti CFP validi ai fini dell’aggiornamento delle competenze professionali?
Chi si iscrive ad un corso organizzato da un soggetto diverso da un Ordine degli Ingegneri deve accertarsi che il soggetto erogatore di formazione sia stato preventivamente autorizzato dal CNI e che al corso siano stati assegnati i CFP dallo stesso CNI o dall’Ordine territoriale competente.